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Con sentenza n. 11885 del 12 maggio 2017, la Suprema Corte si è pronunciata in materia di soggettività passiva della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche, affermando che “il presupposto impositivo della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) è costituito, ai sensi degli artt. 38 e 39 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, dalle occupazioni, di qualsiasi natura, di spazi ed aree, anche soprastanti e sottostanti il suolo, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province, mentre sono irrilevanti gli atti di concessione o di autorizzazione relativi all’occupazione, atteso che la tassa colpisce anche le occupazioni senza titolo”.

La controversia oggetto della citata sentenza ha preso avvio dal ricorso alla CTP presentato da una società di servizi pubblici avverso un avviso di accertamento della TOSAP relativo all’anno 2004. Il giudice di primo grado ha emesso provvedimento sfavorevole nei confronti della società, successivamente confermato dalla CTR. La società soccombente ha proposto, dunque, ricorso per Cassazione avverso il provvedimento di secondo grado.

Le norme sulle quali si è focalizzato il ragionamento della Corte sono contenute negli art. 38 e 39 del d.lgs. n. 507/1993. In particolare, l’art. 38, comma 1, dispone che sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province. Il comma 2 precisa ulteriormente che sono, parimenti, soggetti alla tassa (…) le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

L’art. 39, poi, statuisce che la tassa è dovuta al comune o alla provincia dal titolare dell’atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall’occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettiva sottratta all’uso pubblico nell’ambito del rispettivo territorio.

La citata norma rappresenta, dunque, un ulteriore argomento a sostegno della tesi secondo cui il soggetto passivo dell’imposta va individuato nell’effettivo utilizzatore del suolo, attraverso i cavi, gli impianti e le condutture.

In conclusione, la Corte ha affermato che “anche nelle occupazioni poste in essere con condutture e impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa, il presupposto normativo della tassa è costituito dal fatto materiale dell’occupazione del suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblici e non dall’atto di concessione amministrativa in forza del quale l’occupazione stessa è stata compiuta”.

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