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corte costituzionale

Ciao, oggi voglio condividere con Te una recente pronuncia della Corte Costituzionale in tema di RISCOSSIONE.

La Corte Costituzionale con la sentenza 66 dell’11 marzo 2022, la Corte costituzionale è intervenuta in tema di riscossione e sua efficienza, pronunciandosi nella materia del discarico per inesigibilità dei crediti, affermando che devono essere evitati interventi di “rottamazione” contrari al valore costituzionale del dovere tributario.

In materia di tempestiva vigilanza del legislatore sull’andamento delle riscossioni risalenti nel tempo, secondo la lezione della Corte (51/19), richiamata anche dalla sentenza 66/22, la riscossione, prima ancora di essere controllabile, deve essere efficiente.

Una riscossione ordinata e tempestiva è elemento fondamentale di una corretta elaborazione e gestione del bilancio. Modalità di riscossione che comportano una lunga dilazione temporale non sono compatibili con la sua fisiologica dinamica.

Gli Enti Locali si devono confrontare con l’efficienza immediata della riscossione e con gli strumenti alternativi di soddisfazione. Su quest’ultimo punto intervengono le norme civilistiche.

L’applicazione delle norme del Codice civile all’obbligazione tributaria si fonda sulla stessa unità concettuale dell’obbligazione quale che sia il campo materiale in cui essa viene utilizzata, dove l’aspetto pubblicistico regola la genesi dell’obbligazione, ma il diritto di credito, che ne consegue, soggiace alle regole del credito di diritto privato.

La Corte Costituzionale invita al superamento della deriva autonomista del diritto tributario, passando anche attraverso l’unitarietà dell’ordinamento e l’integrazione delle lacune mediante il riferimento alla disciplina civilistica delle obbligazioni.

Quanto alla compensazione l’articolo 8 dello Statuto le conferisce un riconoscimento generale.

Quanto alla prestazione in luogo dell’adempimento, varie norme consentono la datio in solutum (articolo 1197 del Codice Civile):
– l’articolo 190 del Dlgs 50/16, ha codificato il baratto amministrativo quale modalità alternativa di adempimento dell’obbligazione tributaria in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale;
– l’articolo 28 bis del Dpr 602/73 e l’articolo 39 del Dlgs 346/90 ammettono la cessione di beni culturali in luogo del pagamento di imposte dirette e di successione e donazione;
– l’articolo 16 del Dpr 380/01 consente la diretta realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo del relativo contributo di costruzione (di natura non tributaria).

Nella riscossione dei tributi locali è particolarmente avvertita l’esigenza di efficienza e controllabilità degli esiti del realizzo del credito tributario, in tale prospettiva l’istituto della datio in solutum può aver un ruolo.

Le norme citate rappresentano l’espressione puntuale di un principio generale: in difetto di una specifica normativa all’obbligazione tributaria devono applicarsi le norme del Codice civile. In generale il tema della diretta applicabilità dell’articolo 1197 del Codice civile non è mai stato sindacato alla luce dei principi costituzionali di cui agli articoli 2, 3, 23, 53 e 97 della Costituzione.

La Corte dei Conti nella sezione Regionale Lazio 3/2010 si è espressa favorevolmente fornendo dei canoni aurei per l’accesso a tale istituto da parte degli enti comunali, in nome della semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e dell’interesse fiscale.

Consentire ai contribuenti di estinguere le proprie obbligazioni tributarie anche con la cessione di immobili può rispondere alle esigenze di un’efficiente riscossione e di un immediato realizzo dell’interesse pubblico dell’ente. Il bene dovrà essere di pari valore rispetto al debito, accessori inclusi. L’ente locale avrà orientato la sua discrezionalità tecnica con l’esercizio del potere regolamentare nell’interesse pubblico ammettendo, con apposita delibera, di accettare una prestazione diversa in adempimento di un’obbligazione tributaria.

Le valutazioni rimesse all’ente e specificamente motivate riguardano il bilanciamento degli interessi coinvolti, la realizzabilità del credito in rapporto alle disponibilità del debitore, la convenienza di eventuali soluzioni alternative, la stima del bene proposto in pagamento, la prospettiva di utilizzo del bene per la comunità e dell’eventuale vendita in futuro, la vantaggiosità della rinuncia ad un introito finanziario di parte corrente a fronte di un immobile che incrementa il patrimonio.

I recenti interventi della Corte rappresentano un solido riferimento per adeguare gli strumenti della riscossione alle esigenze dell’interesse fiscale costituzionalmente inteso, superando preclusioni che non esistono nel sistema e valorizzando, in chiave sistematica, i referenti normativi esistenti, erodendo il fattore temporale che congela la realizzazione del bene comune.

ALLORA, TI STARAI CHIEDENDO….COSA POSSO FARE?

Innanzitutto, andiamo a vedere quali sono i passaggi per  la riscossione dei tributi accertati prima del 2020, ovvero quelli per i quali non vige l’operatività dell’accertamento esecutivo introdotto con la legge di bilancio 2020 n. 160/2019.

1) notifica avviso di accertamento (atto proprio dell’Ente);

2) notifica ingiunzione fiscale (atto proprio dell’Ente);

3) rintraccio patrimoniale del debitore;

4) notifica atto di precetto (atto proprio dell’Ente o del Legale incaricato dall’Ente);

5) notifica atto di pignoramento presso terzi / mobiliare / immobiliare (atto del Legale incaricato dall’Ente).

In questi semplici passaggi si racchiude il funzionamento della riscossione in proprio dei tributi comunali.

Il punto 3) è la “chiave di volta” della riscossione. Infatti, il rintraccio patrimoniale del debitore è lo strumento grazie al quale l’Ente può verificare la solvibilità del debitore e decidere se dichiarare il credito inesigibile o proseguire con il precetto ed eventuale pignoramento dei beni individuati nel predetto rintraccio.

Ho già parlato del rintraccio patrimoniale nelle mie precedenti comunicazioni che, per comodità, andrò a ripetere qui sotto.

Negli ultimi 10 anni di lavoro per la Pubblica Amministrazione, mi è capitato spesso di sentire affermazioni e domande come queste:

“non sappiamo se vale la pena tentare il recupero del credito”

“lasciamo perdere…intanto il debitore è nullatenente”

“come facciamo a sapere se ha qualcosa intestato?”

“non abbiamo tempo per verificare la situazione patrimoniale di ogni singolo debitore”

“come possiamo dichiarare il credito inesigibile senza incorrere in danni erariali?”

queste e molte altre affermazioni e domande sono ricorrenti quanto si parla di verificare lo stato patrimoniale del debitore finalizzato alla fattibilità del recupero crediti stragiudiziale o giudiziale.

Ho una risposta ai Tuoi dubbi

 

“RINTRACCIO PATRIMONIALE COMPLETO DEL DEBITORE”

si…ok, Ti starai chiedendo di cosa si tratta!

Il rintraccio patrimoniale del debitore Ti permette di avere un report completo inerente la reperibilità e la solvibilità del debitore (persona fisica o giuridica):

  • attività lavorativa (dipendente o autonoma) o pensionistica;
  • beni mobili registrati e proprietà immobiliari;
  • conti correnti e depositi bancari;
  • individuazione dell’effettivo domicilio;
  • residenza ufficiale;
  • utenze telefoniche

questo report Ti consente di avere una “fotografia” della situazione patrimoniale del debitore e Ti permette di valutare la fattibilità e convenienza di attivare le procedure di recupero del credito (stragiudiziali e/o giudiziali) o, invece, di attestare l’inesigibilità del credito.

Bene, ora che conosci quale strumento utilizzare per “bonificare” i crediti del Tuo Ente, Ti starai chiedendo “quanto costa e come si attiva questo servizio?”

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