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Con ordinanza n. 24084/2019 la Corte di Cassazione ha dichiarato come il compenso spettante ai revisori debba necessariamente essere determinato in relazione ad ogni singola e specifica nomina.
L’importo di detto compenso viene definito mediante deliberazione di consiglio comunale; ove non si provveda in tal senso, il giudice non può applicare in via retroattiva l’ultimo compenso deciso dal consiglio medesimo, né l’indennità può essere determinata secondo le tariffe professionali.
Ciò posto, “ne discende l’applicabilità alla fattispecie dell’art. 2233c.c., secondo cui il compenso per il prestatore d’opera intellettuale, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe e usi, è determinato dal giudice”.
La Suprema Corte ha precisato come in tal senso deponga anche il principio di buona amministrazione di cui all’art. 97 Cost., comma 1, che comporta come “il conferimento di un incarico non gratuito ad un privato da parte della pubblica amministrazione sia accompagnato dall’indicazione della spesa e della conseguente rimunerazione prevista”.
Nondimeno, in considerazione della natura pubblicistica dell’incarico, la spettanza del revisore deve essere qualificata come indennità e non come corrispettivo o onorario, così escludendo che essa possa essere eterodeterminata sulla base della tariffa professionale per i dottori commercialisti.
“L’inapplicabilità del sistema tariffario risulta altresì confermata dalla precisazione normativa che essa deve essere adeguata, rimandando essa ad un criterio di sufficienza che è diverso da quello seguito nell’ambito della tariffa professionale”.
Nel caso di specie, in particolare, la vicenda ineriva il compenso di un revisore dei conti di una società municipalizzata che, ai sensi dell’art. 52, d.p.r. n. 902/1986, è determinato dal consiglio comunale: “Al presidente ed ai membri del collegio dei revisori è corrisposta una adeguata indennità il cui ammontare è deliberato dal consiglio comunale, tenuto conto delle dimensioni dell’azienda e delle tariffe professionali vigenti”.
Il revisore dei conti in questione, posta la mancata quantificazione dei compensi da parte del consiglio comunale proponeva azione giudiziale per vedersi riconoscere il maggior importo non corrisposto calcolato secondo le tariffe professionali. In primo grado l’azienda veniva condannata a versare il maggior importo reclamato, al contrario, il giudice dell’appello aderiva alla richiesta dell’azienda.
Il professionista si vedeva così costretto a proporre ricorso in Cassazione sostenendo, giustamente, come il consiglio comunale abbia l’obbligo di determinare il compenso da corrispondere ad ogni singola e specifica costituzione del collegio dei revisore e come, in mancanza, sia del tutto legittimo applicare le tariffe professionali.

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