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Ordinanza contingibile e urgente del Sindaco per la rimozione di rifiuti abbandonati legittima o illegittima

Ordinanza contingibile e urgente del Sindaco per la rimozione di rifiuti abbandonati: legittima o illegittima?

Sul punto è necessario prendere in considerazione l’art. 192, d.lgs. n. 152/2006 (T.U. in materia ambientale), che disciplina la casistica dell’abbandono o deposito incontrollato di rifiuti. Tale previsione normativa esclude la possibilità, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, di ricorrere al potere extra ordinem proprio dei provvedimenti contingibili e urgenti.

Il Tar Friuli con la sentenza n. 154 del 18 maggio 2021 ha affermato che l’adozione di un’ordinanza contingibile e urgente ha contenuto atipico e residuale e può essere utilizzata solo quando specifiche norme di settore non conferiscono il potere di emanare atti tipici per risolvere la situazione di emergenza.

Nello specifico, con ordinanza emessa ai sensi dell’art. 54, comma 4, del T.U.E.L. (d.lgs. 267 del 2000) il Sindaco di un comune friulano, previo riscontro di una situazione di grave pericolo per l’esistenza di una grande quantità di rifiuti plastici ad elevato rischio di combustibilità, abbandonati all’interno di un capannone di proprietà di una società, ha ordinato alla stessa società di predisporre e depositare un piano per lo smaltimento dei rifiuti entro 45 giorni, di procedere alla completa rimozione degli stessi entro i successivi 120 giorni, di depositare una relazione che attesti l’avvenuta corretta esecuzione dell’intervento entro ulteriori 10 giorni.

La società ha adito il Tar chiedendo l’annullamento dell’ordinanza in parola per eccesso di potere, sotto forma di sviamento, avendo il Sindaco esercitato il potere di ordinanza contingibile e urgente al di fuori delle finalità proprie dello stesso. Il Tar ha accolto il ricorso, con conseguente annullamento dell’ordinanza sindacale, sul presupposto che l’utilizzo di tale strumento è incompatibile con le norme di cui al T.U. in materia ambientale che detta specifiche norme in caso di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti. Nel sistema disegnato dal d.lgs. 152 del 2006, infatti, gli strumenti dettati in materia di gestione e trattamento dei rifiuti rispondono a presupposti e finalità differenti, che non possono essere impropriamente sovrapposti.

Il Tar ha riconosciuto la sussistenza del vizio di eccesso di potere nell’ordinanza contingibile e urgente impugnata avendo il Sindaco esercitato il potere di ordinanza al di fuori delle finalità proprie dell’istituto.

La giurisprudenza amministrativa è costante nel ritenere che il potere riconosciuto dall’art. 54, comma 4 del T.U.E.L. deve trovare fondamento in una situazione eccezionale di pericolo effettivo, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall’ordinamento, ciò costituendo il naturale corollario della “configurazione residuale, quasi di chiusura, di tale tipologia provvedimentale” (Cons. St., sez. IV, 11 gennaio 2021, n.344; Id., sez. V, 22 marzo 2016, n. 1189; Id. sez. V, 21 febbraio 2017, n. 774; Id. sez. V, 2 ottobre 2020, n.5780).

Nel caso in esame la situazione poteva essere fronteggiata con mezzi tipizzati, cioè quelli di cui al T.U. in materia ambientale (d.lgs. 152 del 2006). Infatti, la previsione normativa di cui all’art. 192, d.lgs. n. 152/2006, che detta specifiche norme in caso di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, esclude la possibilità, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, di ricorrere al potere extra ordinem proprio dei provvedimenti contingibili e urgenti.

Il potere sotteso all’adozione di un’ordinanza contingibile e urgente ha necessariamente contenuto atipico e residuale e può essere esercitato solo quando specifiche norme di settore non conferiscono il potere di emanare atti tipici per risolvere la situazione di emergenza.

All’interno del sistema disegnato dal T.U. in materia ambientale, gli strumenti dettati in materia di gestione e trattamento dei rifiuti rispondono a presupposti e finalità differenti, che non possono essere impropriamente sovrapposti.

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