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Appalti – affidamento di servizi: recesso e indennizzo

L’affidamento di un servizio in via d’urgenza, in caso di intervenuto recesso del rapporto, esclude qualsivoglia pretesa risarcitoria, questo è quanto afferma il Tar Napoli, con la sentenza 3 maggio 2021, n. 2901.

Il Tar Napoli ha fatto chiarezza sulla possibilità di accogliere una domanda di risarcimento del danno da revoca dell’affidamento di un servizio disposto nella forma di esecuzione anticipata del contratto in via di urgenza.

I l Collegio, nel rigettare il ricorso per infondatezza,  ha rilevato come il rapporto instauratosi tra la stazione appaltante e il ricorrente fosse un classico affidamento in via d’urgenza, soggetto ad un’evoluzione precaria perché destinato a confluire nel definitivo assetto contrattuale, escludendo così che a tale affidamento possa essere riferita la normativa di cui agli artt. 1671 c.c. e 134 del d.lgs. n. 163/2006, la quale prevede misure indennitarie per l’impresa in caso di recesso del committente da un tipico e formale contratto di appalto, e non da un rapporto contrattuale qualsiasi.

Infatti, per il TAR l’affidamento sotto riserva, connotato da precarietà, non può essere equiparato ad un contratto di appalto. La pretesa risarcitoria risultata così infondata, laddove i ristori economici domandati non riescono a trovare titolo, per la cifra asseritamente pretesa, nel riconoscimento del debito originatosi a seguito della delibera di Giunta Municipale, giacché tale riconoscimento del debito doveva essere trasfuso in un apposito atto transattivo (denominato in delibera “atto ricognitivo di volontà”) sottoscritto dal Sindaco e dal legale rappresentante del ricorrente, atto che non fu mai perfezionato tra le parti interessate e che, pertanto, non poteva assolutamente impegnare l’amministrazione comunale per l’importo sopra indicato.

Detto questo, ne deriva che, non potendo evincersi nel caso di specie un’esecuzione di un formale contratto di appalto, ma di un mero affidamento sotto riserva, le pretese risarcitorie avanzate per l’intervenuto recesso non hanno ragion d’essere e vanno disattese, in quanto presuppongono che un contratto sia stato stipulato mentre, nel caso in esame, di tale contratto non si rinviene traccia.

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