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L’articolo 12 della legge 241/1990 prevede che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a terzi, siano subordinate alla predeterminazione e alla pubblicazione dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. Il Dlgs 33/2013 prevede inoltre che qualsiasi vantaggio economico al medesimo beneficiario nell’anno solare superiore ai 1.000 euro debba essere pubblicato pena l’inefficacia dell’atto dispositivo. In mancanza di questi adempimenti, per la Corte dei conti della Campania (sentenza n. 53/2019), il sindaco e la giunta comunale rispondono del danno erariale pari alle somme illecitamente erogate.

La Procura della Corte dei conti ha chiamato in giudizio, per responsabilità erariale, il sindaco e la giunta comunale per aver concesso un bene immobile in comodato gratuito senza la preventiva individuazione e pubblicazione dei criteri di individuazione del beneficiario. Il bene oggetto di comodato, nonostante una perizia del responsabile del procedimento che aveva stimato in circa 15.000 euro annui il canone di locazione, era stato attribuito a una cooperativa per attività socio-assistenziali. La colpa grave dei convenuti, secondo la Procura contabile, discendeva da due rilevanti inadempimenti. Il primo riferito alla violazione dell’articolo 12 della legge 241/1990, secondo il quale qualsiasi vantaggio economico concesso a terzi (inclusi anche gli enti pubblici) deve avvenire sulla base di un regolamento approvato dal consiglio comunale che disciplini i criteri e le modalità cui l’ente dovrà obbligatoriamente attenersi. Inoltre, il Dlgs 33/2013, non solo ha previsto l’obbligo di pubblicazione di criteri e modalità che gli enti devono seguire in presenza dell’attribuzione di qualsiasi vantaggio economico a terzi, ma all’articolo 26 è anche previsto che, l’attribuzione di vantaggi economici, che superino mille euro nell’anno solare al medesimo beneficiario, debbano essere pubblicati e, in caso di omissione o incompletezza, dovrà essere rilevata d’ufficio dagli organi dirigenziali, sotto la propria responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile in quanto si è in presenza di una indebita concessione o attribuzione del beneficio economico.

I convenuti hanno contestato la mancanza del danno erariale essendo la finalità assistenziale prevalente rispetto all’introito del canone locatizio. Inoltre, hanno sostenuto l’inapplicabilità dell’articolo 12 della legge 241/1990, sia in quanto l’oggetto del giudizio sarebbe la concessione di bene pubblico, sia perché non si attribuirebbero vantaggi a un soggetto privato ma alla collettività (trattandosi di una onlus priva di finalità di lucro).

Il Collegio contabile molisano ha rilevato che l’eccezione circa la concessione in comodato di un bene pubblico non sia pertinente. Infatti il giudice di legittimità ha avuto modo di precisare che soltanto in presenza di beni demaniali o del patrimonio indisponibile si impone il ricorso a procedura di concessione di beni, mentre il rapporto avente a oggetto il godimento di bene immobile compreso nel patrimonio disponibile si qualifica in termini privatistici e come tale soggetto a procedura competitiva non avvenuta nel caso di specie. Pertanto, la questione verte sulla violazione di norme imperative. La prima data dall’articolo 12 della legge 241/1990 per non aver l’ente locale predeterminato a monte i criteri e le modalità cui attenersi in presenza dell’attribuzione di un beneficio economico a terzi. La seconda riguarda la violazione dell’articolo 26 del Dlgs 33/2013 che al comma 3 ha espressamente previsto che «La pubblicazione … costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell’anno solare al medesimo beneficiario». Nel caso di specie, non avendo adempiuto alla normativa, l’ente si è esposto al danno erariale pari agli introiti non realizzati, stante l’inefficacia del comandato, danno che deve essere addebitato in parti uguali al sindaco e ai componenti della giunta comunale che hanno disposto, con il loro parere favorevole, la concessione in comodato dell’immobile.

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