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Il tema della videosorveglianza negli asili nido ha da sempre comportato parecchie problematiche sotto l’aspetto della protezione dei dati personali nonché della tutela della riservatezza dei lavoratori.

Sul tema, in risposta ad un’interrogazione parlamentare (P-6536/2009), si era espressa in passato la Commissione Europea; in quell’occasione veniva precisato come “l’installazione di sistemi di videosorveglianza per la protezione e la sicurezza dei bambini e studenti nei centri per l’infanzia, negli asili nido e nelle scuole può essere legittima, purché siano rispettati i principi della protezione dati”.

Successivamente detto orientamento trovava conforto in un provvedimento del Garante del 2013 (a sua volta in linea con il parere del WP 29 del febbraio 2009) con cui si definivano i principi da seguire nell’installazione di un impianto di videosorveglianza in un asilo nido.

L’installazione di sistemi di videosorveglianza per la protezione e la sicurezza di bambini e studenti nei centri per l’infanzia, negli asili nido e nelle scuole può essere un interesse legittimo, purché siano rispettati i principi della protezione dei dati, come i principi di necessità e proporzionalità, stabiliti a livello nazionale ed europeo, e, fermo restando il monitoraggio delle competenti autorità di controllo nazionali della protezione dei dati”.

Orbene, a parere dell’Autorità Garante, i principi sopra menzionati rappresentano quel compromesso tra i valori fondamentali della tutela della personalità dei minori, la libertà di scelta dei metodi educativi e l’insegnamento e la tutela della riservatezza dei soggetti ripresi dai sistemi di controllo.

“Ne consegue che la possibilità di installare sistemi di videosorveglianza presso gli asili nido deve essere valutata (anche in considerazione della particolare attenzione che, a livello comunitario e nazionale, viene riservata all’interesse preminente del minore) con estrema cautela, tenendo presenti i principi generali posti dal Codice, segnatamente, di necessità, proporzionalità, finalità e correttezza del trattamento (artt. 3 e 11, d.lgs. 196/2003)”.

A fronte dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento UE 2016/679 GDPR, ad oggi, per poter installare un impianto di videosorveglianza è necessario procedere nel rispetto di codesta normativa nonché dello Statuto dei Lavoratori.

Invero, per poter installare un impianto di videosorveglianza è necessario procedere alla redazione di una valutazione d’impatto (strumento introdotto dall’anidetto Reg. UE 2016/679) e, qualora fossero presenti lavoratori, richiedere ed ottenere la necessaria autorizzazione da parte dell’Ispettorato del Lavoro o l’accordo con la rappresentanza sindacale se presente.

Rispetto a tale ultimo punto, infatti, si ricordi come l’orientamento giurisprudenziale maggioritario (da ultimo vedasi la sentenza della Corte di Cassazione n. 38882/2018), ritiene come il consenso del lavoratore non sia sufficiente ai fini dell’installazione di un impianto di videosorveglianza sul luogo di lavoro poiché lo squilibrio tra le posizioni del lavoratore e del datore di lavoro non garantisce il libero consenso del lavoratore stesso.

Diversamente, per quanto di interesse in codesta sede, si precisa come la cd. valutazione d’impatto sia oggi prevista dall’art. 35 del GDPR: “Quando un tipo di trattamento, allorché prevede in particolare l’uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l’oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento effettua, prima di procedere al trattamento, una valutazione dell’impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali. Una singola valutazione può esaminare un insieme di trattamenti simili che presentano rischi elevati analoghi”.

L’art. 35 del GDPR sancisce così, in capo al titolare del trattamento, l’obbligo di effettuare una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati qualora il tipo di trattamento, in considerazione della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento stesso, presenti un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche cui i dati personali trattati si riferiscono.

Ai fini dell’installazione di un impianto di videosorveglianza all’interno di un asilo nido, posto il coinvolgimento dell’interesse alla tutela dell’incolumità fisica dei minori nonché la riservatezza degli stessi, lo strumento della valutazione d’impatto risulta dunque fondamentale per la valutazione dei rischi e delle opportunità derivanti da tale tipo di trattamento.

Presso tali strutture devono sussistere significative situazioni di obiettivo rischio, tali da rendere effettivamente necessaria l’installazione.

Descritta la realtà fattuale oggi presente, non può tuttavia trascurarsi come il decreto legge n. 32/2019 (cd. decreto sblocca cantieri), convertito in Legge n. 55/2019, abbia previsto, oltre al resto, l’obbligo di installazione di videocamere presso gli asili nido, le scuole d’infanzia e le strutture di assistenza e cura di anziani e disabili.

Salvo tutto quanto indicato in precedenza, le strutture obbligate dovranno procedere all’installazione entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge e, quelle private, dovranno comunicare di aver ottemperato al dispositivo all’amministrazione comunale in caso di asili nido e alle strutture sanitarie locali in caso di strutture socio assistenziali.

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