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Ai sensi dell’art. 2, co. 1, lett. b) del d.lgs. n. 81/2008, “nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, esso è individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa”. In particolare, il Datore di Lavoro per la Sicurezza è colui che viene investito, attraverso apposita nomina sindacale, di autonomi poteri decisionali e di spesa. Allo stesso spettano quindi ruoli e compiti di organizzazione, di gestione e controllo dell’intero sistema di sicurezza; tale attribuzione si riferisce infatti ad aspetti oggettivi e gestionali, quali la valutazione dei rischi o la nomina del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (Rspp). Il datore di Lavoro per la Sicurezza sarà così tenuto, quale garante strutturale ed obbligato in via principale ed autonoma, all’osservanza di tutte le disposizioni antinfortunistiche e di igiene previste dalla legislazione vigente per la tutela della sicurezza e della salute dei dipendenti, in quanto titolare, beneficiario e organizzatore primo dell’attività lavorativa e delle condizioni nelle quali tale attività deve essere svolta. Il dipendente al quale viene conferito tale incarico, tuttavia, non può rifiutarlo. Il conferimento di tale posizione, infatti, rappresentando un’estrinsecazione del poter direttivo del datore di lavoro e quindi del sindaco, comporta per il dipendente il dovere di rendere le prestazioni dovute, sulla base delle mansioni della categoria e del profilo di appartenenza, secondo le indicazioni e le esigenze manifestate dallo stesso datore di lavoro. Questo è quanto emerge anche dal Parere Aran n. 399-9A2, sulla base del quale viene stabilito come, con il conferimento dell’incarico di posizioni organizzative, non venga in considerazione l’esercizio di un potere negoziale e quindi la sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro bensì l’esercizio di un potere del datore di lavoro di determinare l’oggetto del medesimo contratto di lavoro. Si ricordi, infine, che in caso di omessa individuazione da parte dell’Ente, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo.

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