Congruità per acquisti da parte di Amministrazioni pubbliche, Enti Territoriali ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale
L’art. 1, comma 138 della legge 228/2012 (Legge di stabilità 2013), nell’introdurre i commi 1-bis e 1-ter all’art. 12 del D.L. 98/2011, ha incardinato in capo all’Agenzia del demanio, a far data dal 1° gennaio 2014, la competenza ad attestare la congruità del prezzo degli immobili oggetto di acquisto da parte delle Amministrazioni Pubbliche, degli Enti Territoriali e degli Enti del servizio sanitario nazionale, previo rimborso spese. Con la richiamata previsione il Legislatore, nell’ambito delle misure volte al rispetto dei principi di contenimento della spesa, ha inteso tutelare l’Amministrazione “procedente” con riferimento alla puntuale determinazione del prezzo d’acquisto, affidando la congruità dell’importo ad un soggetto terzo e altamente qualificato in materia di attività tecnico – estimali. La procedura da seguire ai fini del rilascio della congruità da parte dell’Agenzia del demanio è delineata nelle seguenti lettere circolari, dirette l’una alle Amministrazioni Pubbliche e l’altra agli Enti Territoriali e agli Enti del servizio sanitario nazionale:
– Circolare Nota Prot. n. 29348 del 9.12.2013 – Congruità dell’Agenzia del demanio per acquisto immobili da parte degli Enti Territoriali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale
– Circolare Nota Prot. n. 29349 del 9.12.2013 – Congruità dell’Agenzia del demanio per acquisto immobili da parte di Pubbliche Amministrazioni
Allegato 1 – Modello Estimale