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La legge 18 aprile 2017 n. 48 ha modificato il Testo unico degli Enti locali conferendo maggiori poteri ai Sindaci.
Il Sindaco, oltre al potere di adottare ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere locale, potrà ora adottare ordinanze di ordinaria amministrazione, non contingibili e urgenti, anche “qualora vi sia urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche”. Tali ordinanze dovranno disporre per un tempo non superiore a trenta giorni e potranno essere adottate solo sulla base di riscontri oggettivi (es. accertamenti di polizia, rilevazioni fonometriche), non essendo sufficiente la mera ricezione di esposti.
Il Sindaco potrà altresì adottare ordinanze contingibili ed urgenti in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana per tutelare l’integrità fisica della popolazione, prevenire e contrastare fenomeni criminosi o di illegalità (es. spaccio di stupefacenti, sfruttamento della prostituzione, tratta di persone, accattonaggio con impiego di minori e disabili, illecita occupazione di spazi pubblici, violenza anche legata all’abuso di alcool o all’uso di sostanze stupefacenti). I potersi del Sindaco sono limitati dall’immutato articolo 54 comma 4 del Tuel, infatti tali provvedimenti non possono essere pienamente discrezionali dovendo essere preventivamente comunicati al Prefetto, anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.
Chi violando i divieti di stazionamento o di occupazione di spazi impedisce l’accessibilità e fruizione di infrastrutture (fisse e mobili) ferroviarie, aeroportuali marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano e delle relative pertinenze sarà soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 300 euro e di un ordine di allontanamento dal luogo della condotta illecita. La competenza all’adozione dei provvedimenti è del Sindaco del Comune interessato, fatti salvi i poteri delle Autorità di settore aventi competenze a tutela di specifiche aree. L’ordine di allontanamento impartito dal Sindaco quale Autorità locale di Pubblica sicurezza è una sorta di “mini Daspo urbano”, limitatamente alle 48 ore in cui esso è efficace (articolo 10 della nuova legge). I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative irrogate sono devoluti al comune competente, che li destina all’attuazione di iniziative di miglioramento del decoro urbano. Il “mini Daspo urbano” è previsto anche per chi viene trovato in stato di ubriachezza, compie atti contrari alla pubblica decenza, esercita il commercio abusivo o esercita l’attività di parcheggiatore abusivo.

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