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Art. 43 co. 2 bis L.R. Lombardia 12/2005

Ai sensi della normativa in oggetto, “gli interventi di nuova costruzione che sottraggono superfici agricole nello stato di fatto sono assoggettati ad una maggiorazione percentuale del contributo di costruzione”. È evidente che la base applicativa della maggiorazione sia rappresentata dal contributo di costruzione che si compone degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché del contributo sul costo di costruzione.
La natura delle somme anzidette coincide con quella del contributo di costruzione ossia di corrispettivo di diritto pubblico, di natura non tributaria. Circa le modalità di recupero delle somme in questione e alla luce della natura patrimoniale delle stesse, pare opportuno evidenziare come l’art. 1, r.d. 14 aprile 1910, n. 639, stabilisca come lo strumento dell’ingiunzione fiscale garantisca la riscossione, oltre che delle entrate patrimoniali, anche di quelle patrimoniali di diritto pubblico e quindi come possa essere adottato dagli Enti nel caso di specie. Si rammenta poi che in materia di prescrizione degli oneri di urbanizzazione e dei contributi commisurati al costo di costruzione, in assenza di diversa disposizione normativa, il termine prescrizionale è quello ordinario decennale, decorrente dal momento stesso del rilascio del permesso di costruire.
Punto critico in materia resta tuttavia la possibilità di riscuotere tali somme nonostante la mancata quantificazione delle stesse in sede di rilascio del titolo edilizio.  Sul punto la giurisprudenza maggioritaria ha chiarito che “se i contributi concessori devono essere stabiliti al momento del rilascio del permesso di costruire, a tale momento occorre dunque avere riguardo par l’entità dell’onere facendo applicazione della normativa vigente al momento del rilascio del titolo edilizio. Ne è conseguenza che “una volta che la determinazione degli oneri concessori sia correttamente avvenuta sulla base delle tabelle vigente all’epoca del rilascio del permesso di costruire, non può che rivelarsi illegittima la pretesa dell’Amministrazione di addossare al titolare del permesso edilizio rilasciato anni prima l’ulteriore carico finanziario derivante dal meccanismo di aggiornamento. Tuttavia, deve precisarsi che la normativa regionale in commento è vigente dal 12.04.2009, e che pertanto tutti i contributi di costruzione che rispondono ai requisiti previsti dall’art. 43, co. 2 bis, l.r. Lombardia n. 12/2005, rilasciati successivamente alla predetta data avrebbero dovuto essere già “maggiorati”, anche nell’ipotesi di inottemperanza delle AA.CC. ad adeguarsi a quanto disposto ex art. 43, comma 2 bis, l.r. Lombardia, n. 12/2005, nei tempi previsti dalla d.G.R. 22.12.2008, n. 8/8757. Infatti, la predetta d.G.R. dispone che “troverà comunque applicazione la maggiorazione prevista ex lege, da intendersi fissata nell’importo massimo individuato dal legislatore regionale, cioè il 5 per cento del contributo di costruzione”.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, non pare dunque vi siano motivi ostativi alla riscossione delle somme da destinare al Fondo Aree Verdi a mezzo dell’ingiunzione fiscale, purché ciò avvenga entro il termine di prescrizione ordinario di dieci anni dal rilascio del titolo edilizio. Nell’ipotesi in cui le Amministrazioni Comunali non abbiano già provveduto a determinare il quantum della maggiorazione, questa si intenderà fissata nell’importo massimo del 5% del contributo di costruzione, come più sopra precisato.

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