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Nell’attuale situazione emergenziale si sta applicando, quale misura di prevenzione e di contrasto all’affezione virale, il sistema di fornitura della prestazione lavorativa con modalità di lavoro agile, ex legge 22 maggio 2017, n. 81, in materia di “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”.

I provvedimenti emergenziali adottati dal Governo nazionale hanno introdotto una disciplina d’urgenza per il lavoro agile, di natura derogatoria, per rendere immediata l’applicazione di tale modalità operativa, con la finalità di limitare il contatto sociale all’interno e all’esterno dei luoghi di lavoro.

Concluso lo stato di emergenza, il lavoro agile dovrà essere ricondotto ad una delle modalità operative di fornitura della prestazione subordinata, grazie alla sua capacità di snellire i flussi produttivi conciliandone l’esecuzione con le specifiche esigenze individuali.

Gli Enti Locali si stanno apprestando ad organizzare il funzionamento a regime del lavoro agile. La conduzione a regime di questo nuovo strumento gestionale delle prestazioni lavorative passa attraverso una serie di misure e di strumenti che devono essere programmati organicamente nonché strutturati con le modalità di seguito indicate.

Il piano d’intervento che dovrà seguire l’Ente si deve sviluppare attraverso un sistema progressivo di  strutturazione del lavoro agile, che può sintetizzarsi nei seguenti punti:

  1. individuazione delle attività e/o funzioni che possono essere gestite attraverso la modalità di lavoro in smart working
  2. valutazione dei lavoratori che, addetti alle attività/servizi/ funzioni di cui sopra, potrebbero gestire le prestazioni in remoto
  3. analisi organizzativa volta a consentire una verifica di fattibilità di un apposito intervento sull’organizzazione dei servizi e della loro compatibilità con il nuovo modello gestionale del rapporto di lavoro
  4. introduzione di correttivi organizzativi che possano meglio assecondare la diffusione del lavoro agile tra gli addetti operativi
  5. proiezione, a regime, del sistema di organizzazione e gestione dei servizi, ipotizzando l’assetto a regime ed i suoi effetti
  6. disciplina generale (di natura datoriale) del lavoro agile presso l’amministrazione, con particolare riguardo agli istituti più critici nella gestione dinamica di tale rapporto (buoni pasto, sistemi incentivanti, indennità economiche, etc.)
  7. predisposizione di un format-tipo della convenzione di assolvimento dell’obbligazione lavorativa in modalità agile
  8. introduzione degli accorgimenti necessari per assicurare tutti i profili di tutela della privacy che si riferiscono ai dati personali del lavoratore e tutti i profili di garanzia della riservatezza che, invece, attengono ai dati contenuti nella banche-dati dell’ente in lavorazione da parte dell’operatore
  9. definizione di un asseto di controllo e di monitoraggio della performance resa dallo smart-worker impiegando tale modalità lavorativa, sia ai fini della necessaria valutazione di adeguatezza della prestazione resa, che dell’applicazione di eventuali sistemi incentivanti
  10. predisposizione della prima bozza di P.O.L.A., ovvero del Piano Organizzativo del Lavoro Agile, per il triennio 2021-2023, strumento reso necessario dal recente quadro ordinamentale che regola la materia.

Questo percorso di strutturazione del lavoro agile non è d’immediata attuazione, ma si sviluppa attraverso una serie di passaggi che dovranno condurre ad un modello lavorativo regimentato.

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