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Le amministrazioni locali e regionali possono, nella attuale fase di emergenza sanitaria, imporre vincoli ulteriori rispetto a quelli dettati dai provvedimenti nazionali a condizione che essi siano finalizzati a garantire la tutela del bene primario della salute.

Sono queste le indicazioni che si possono trarre dai decreti emessi dai presidenti dei Tar di Catanzaro (n. 15 del 15 aprile), di Trieste (n. 93 del 10 aprile), di Cagliari (n. 122 del 7 aprile) e dal presidente della terza sezione del Consiglio di Stato (n. 1553 del 30 marzo).

Con questi decreti sono state giudicate legittime le ordinanze con cui è stata stabilita, rispettivamente, la chiusura domenicale dei negozi di generi alimentari, con cui è stato limitato il numero delle volte in cui un cittadino può uscire di casa per recarsi in esercizi commerciali, imponendo l’obbligo di essere dotato di mascherine e di guanti e, infine, con cui è stato imposto un ampio divieto di spostamento.

Queste limitazioni sono state giudicate legittime dai decreti in quanto è in discussione una esigenza primaria di tutela della salute pubblica collettiva, esigenza che si deve considerare come preminente e tale da giustificare, anche se per un periodo limitato, la compressione dei diritti individuali. Occorre ovviamente che le limitazioni siano strettamente connesse alle esigenze di tutela della salute pubblica, applicando in questo ambito il metodo della ragionevolezza.

Peraltro, si deve sottolineare che nella stessa direzione vanno le scelte contenute nel Dl 19/2020, con particolare riferimento alla legittimazione del potere di ordinanza dei sindaci a condizione che esse non contraddicano le scelte dettate a livello nazionale e abbiano come oggetto le materie indicate dallo stesso provvedimento. Scelta legislativa che, deve essere aggiunto, muove nel solco delle previsioni dettate dagli articoli 50 e 54 del Dlgs 267/2000, il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, cioè le disposizioni che disciplinano gli ambiti entro cui i sindaci possono adottare provvedimenti di urgenza nelle vesti di ufficiali di governo, di organi di vertice del Comune e di rappresentanti delle comunità locali.

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