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Le linee guida in materia di whistleblowing, da emanarsi a cura di Anac, sentito il garante della privacy, a norma dell’articolo 54-bis del Dlgs 165/2001, non hanno carattere vincolante, fermo restando che le amministrazioni sono obbligate a motivare la mancata applicazione delle predette indicazioni. Così si è espresso il Consiglio di Stato nel parere n. 615/2020, rilasciato sullo schema delle nuove linee Guida destinate a sostituire quelle a suo tempo adottate da Anac con la determinazione n. 6/2015, perché non più attuali dopo la riscrittura del articolo 54-bis a opera della legge 179/2017 . Nell’atto consultivo sono formulati una serie di rilievi dal momento che Palazzo Spada, diversamente da Anac, ha ritenuto che il novero degli enti che devono garantire la tutela dei dipendenti autori delle segnalazioni di specie non sia necessariamente speculare rispetto a quello delle amministrazioni pubbliche assoggettate all’applicazione della parallela normativa sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza (legge 190/1992 e Dlgs 33/2013).Il Consiglio di Stato ha reputato poi opportuno che lo schema di linee guida sia sottoposto all’esame della conferenza unificata Stato-regioni e Stato-città e autonomie locali, visto che tra le amministrazioni interessate sono esplicitamente compresi gli enti del sistema delle autonomie territoriali. Il Consiglio di Stato ha altresì condiviso le perplessità espresse dal garante della privacy, nella parte in cui Anac ha sostenuto che le segnalazioni whistleblowing comprendano non solo le fattispecie integranti un illecito, ma anche i «casi in cui si configurano condotte, situazioni, condizioni organizzative e individuali che potrebbero essere prodromiche, ovvero costituire un ambiente favorevole alla commissione di fatti corruttivi in senso proprio». Il Consiglio di Stato ha osservato in proposito che in alcune fattispecie di rilievo penale, a supplire in certa misura agli «atti prodromici» sarà sufficiente la configurazione del tentativo, ove ne sia prevista la punibilità. Negli altri casi, le ipotesi evocate dall’Anac di sprechi, nepotismo, mancato rispetto reiterato dei tempi procedimentali, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazioni di norme ambientali e di sicurezza sul lavoro, sono figure sintomatiche di eccesso di potere, che già ricadono nel concetto di «illecito». A proposito delle procedure di gestione delle segnalazioni, il Consiglio di Stato, stante il carattere sostanzialmente facoltativo della previsione, ha dato via libera in merito all’individuazione e alle funzioni del cosiddetto «custode dell’identità», soggetto non esplicitamente previsto dalla normativa whistleblowing, di cui Anac tuttavia, a certe condizioni, ritiene opportuna l’istituzione, a maggior tutela dell’identità del segnalante.

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