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La L.R. 14 marzo 2008 n. 4, modificando l’art. 43 della L.R. 11 marzo 2005 n. 12, ha introdotto il c.d. “Fondo Aree Verdi”, ovvero: Gli interventi di nuova costruzione che sottraggono superfici agricole nello stato di fatto sono assoggettati ad una maggiorazione percentuale del contributo di costruzione, determinata dai comuni entro un minimo dell’1,5 ed un massimo del 5 per cento, da destinare obbligatoriamente a interventi forestali a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità”.

Con la modifica normativa introdotta dal comma 1, art. 19 della l.r.  28 dicembre 2017 n. 37), Dal 1° gennaio 2018 i proventi della maggiorazione percentuale del contributo di costruzione restano in capo ai comuni per le finalità di cui al comma 2 bis e sono conseguentemente soppresse le lettere b) e c) del comma 2 bis 1.”

Invece, sui titoli abilitativi rilasciati in data antecedente il 1 gennaio 2018, le amministrazioni comunali, devono utilizzare il codice alfanumerico rilasciato dal sistema di monitoraggio informatizzato di Regione Lombardia, per il versamento sul Fondo regionale Aree Verdi della maggiorazione del contributo di costruzione riscosso, nei casi previsti dalle lettere b) e c) del comma 2 bis 1 dell’art. 43 della l.r 12/05. Il versamento al Fondo deve avvenire (ai sensi dell’art. 35, commi 8 e 13, del D.L. n 1/2012, come convertito nella L. 27/2012) unicamente attraverso la contabilità speciale, presso la tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Milano – Codice Ente (beneficiario): 30268.

A questo punto, è interessante capire il termine prescrizionale del contributo di costruzione e, a sua volta della maggiorazione “Fondo Aree Verdi”, qualora non fosse stata richiesta. Sul punto si è espresso, recentemente, il Tribunale Amministrativo Regionale, Lombardia – Milano, Sezione 2, Sentenza 30 agosto 2019| n. 1934:

“Secondo l’orientamento prevalente in materia edilizia, la determinazione e la liquidazione del contributo di costruzione di cui all’art. 16 DPR n. 380/2001 costituisce esercizio di una facoltà connessa alla pretesa creditoria riconosciuta all’Amministrazione comunale per il rilascio del titolo autorizzatorio e, in ragione della sua onerosità, deve essere ricondotta ad un rapporto obbligatorio paritetico, soggetto, come tale, al termine di prescrizione decennale (Consiglio di Stato Ad. Plen., 30/08/2018, n. 12).

La stessa pronuncia del TAR ci indica i termini di decorrenza della prescrizione:

“Poiché la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 cod. civ.), il relativo dies a quo è da individuare nella data di rilascio della concessione edilizia o del permesso di costruire, in quanto da quel momento sono noti tutti gli elementi utili alla determinazione dell’entità del contributo (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 3 ottobre 2012, n. 5201). Tali considerazioni sono estensibili anche alla c.d. monetizzazione di standard, in quanto – nonostante la diversa natura di tale pretesa rispetto a quella concernente il contributo di costruzione – deve ritenersi che il relativo credito sia comunque soggetto al termine di prescrizione decennale dal rilascio del titolo (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 03/05/2018, n. 1197). Nell’ipotesi, infine, in cui l’intervento sia legittimato da una denuncia di inizio attività, il termine per la rideterminazione degli importi dovuti decorre dalla presentazione della denuncia, poiché dal relativo contenuto sono desumibili tutti i profili dell’intervento rilevanti per la quantificazione di tali importi (così T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, n. 1197/2018 cit.).”

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