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L’articolo 107, comma 1, del decreto legge 18/2020, per venire incontro alle difficoltà che gli enti locali incontrano nella gestione dell’emergenza da Covid-19, dà la facoltà di utilizzare la quota libera dell’avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l’emergenza in corso, ferme restando le priorità legate alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri.

La norma dà adito ad un dubbio: ovvero se sia possibile sin da subito utilizzare tale avanzo, nelle more dell’approvazione del rendiconto di gestione dell’esercizio 2019 (avanzo presunto). Le esigenze di celerità dei procedimenti per far fronte alle spese emergenziali e alle conseguenti coperture finanziarie sono infatti inconciliabili con i tempi di accertamento dell’avanzo, che sottendono l’approvazione del consuntivo (ora spostato a fine maggio). Purtroppo la risposta non può che essere negativa, in quanto la norma non supera il vincolo previsto dal punto 9.2 del principio contabile allegato 4/2 e dall’articolo 187 del Tuel, che impone l’applicazione al bilancio di previsione dell’avanzo libero destinato solamente quando queste risorse acquisiscono il carattere della certezza e della effettività. Il limite difficilmente potrebbe essere superato, in quanto rappresenta una diretta conseguenza del principio contenuto nell’articolo 81, comma 4, della Costituzione sul pareggio di bilancio, il quale pone divieto di conseguire l’equilibrio di bilancio attraverso l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione non accertato e verificato a seguito della procedura di approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente (sentenza n. 70/2012 della Corte costituzionale). E tenuto conto che una norma di legge ordinaria non ha la forza di superare tale precetto, siamo portati a concludere che qualsiasi diversa interpretazione dell’articolo 107 comma 1, del Tuel, sarebbe viziata di illegittimità.

Allo stato attuale, quindi, la norma è destinata a produrre effetti novativi solamente a favore degli enti che approveranno celermente il rendiconto. Ma è veramente così? In realtà non sembra, in quanto già l’ordinamento consente agli enti locali, in qualsiasi momento dell’anno e quindi non solo in salvaguardia, di utilizzare l’avanzo libero per il finanziamento delle spese correnti di natura non permanente (articolo 187, comma 2, lettera c) e delle spese di investimento, privilegiando comunque i debiti fuori bilancio e la salvaguardia degli equilibri. E a ben vedere non vi sono dubbi sul fatto che qualsiasi spesa che gli enti in queste settimane si troveranno a sostenere (sanificazione, acquisto mascherine e dispositivi di protezione individuale, computer per attivare il lavoro agile, consegna di pasti a domicilio, assistenza alle persone in difficoltà) è da considerarsi, per sua natura, una spesa a carattere non permanente. Per cui la disposizione appare pleonastica, in quanto nulla aggiunge alle possibilità già previste a legislazione vigente. Anche perché il legislatore ha voluto comunque preservare tali risorse, in via prioritaria, ai provvedimenti inerenti la salvaguardia degli equilibri di bilancio, che per l’anno 2020 si prospettano particolarmente difficili, visto l’atteso calo delle entrate. Diverso sarebbe invece se la norma venisse interpretata nel senso di poter utilizzare l’avanzo libero a copertura delle minori entrate correnti che si verificheranno, in qualunque momento dell’anno, senza obbligo di rientrare nella casistica della salvaguardia degli equilibri che, oltre a presupporre l’attivazione di un procedimento non certo semplice, è limitata temporalmente al 31 luglio o ad altri momenti specificatamente individuati dal regolamento. Di fatto l’approccio, nel garantire una copertura (indiretta) delle spese correnti, parrebbe rispettare appieno la volontà del legislatore. Un intervento chiarificatore, da inserire magari in sede di conversione in legge, sarebbe in ogni caso quanto mai opportuno per dare certezza all’operato degli enti.

Nel frattempo, come fare a reperire nei bilanci le risorse indispensabili per far fronte all’emergenza? Si può provvedere mediante:
• prelevamento dal fondo di riserva, se sufficiente;
• variazione di bilancio in via d’urgenza da parte della Giunta, da ratificarsi nei 60 gg in consiglio. La variazione dovrebbe ridurre risorse allocate su altre voci che al momento risultano non prioritarie, come ad esempio i capitoli dedicati alla cultura, alle manifestazioni, allo sport, oltre a quelle attualmente destinate al rimborso della rata dei mutui Mef che il decreto ha sospeso per il 2020, oppure utilizzando i proventi degli oneri di urbanizzazione che il comma 2 consente di destinare a tale facoltà, ad eccezione delle sanzioni;
• una volta approvato il rendiconto, mediante utilizzo di avanzo libero o destinato (quest’ultimo solo se si tratta di spese di parte capitale).

le prime due strade possono essere percorse anche da chi si trova ancora in esercizio provvisorio.

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